Sei un genitore o un insegnante e credi di esserti imbattutto in una situazione che mette a rischio dei minori?

Cosa possiamo fare?

Esistono una serie di segnali che possono esprimere situazioni di rischio dei minori come, ad esempio, i racconti di contatti con adulti sconosciuti, l’assunzione improvvisa di atteggiamenti esageratamente adultizzati e sessualizzati, attacchi di panico, ansia, tendenza del minore ad isolarsi dal resto del gruppo.

Pur non sussistendo per gli insegnanti l’obbligo di avvisare la famiglia nel caso ritengano che uno studente sia stato vittima dei reati sopra descritti prima della formalizzazione della segnalazione al dirigente scolastico, è buona prassi coinvolgere sin da subito la famiglia del minore.

Ad ogni modo, è importante rivolgersi quanto prima alle Forze dell’Ordine o ad un avvocato per tutelare i minori e denunciare i colpevoli.

Possiamo prevenire?

Ci sono una serie di azioni che, come adulti, è possibile mettere in atto per prevenire questi fenomeni.

Innanzitutto, la miglior prevenzione è il dialogo con i ragazzi. Ascoltare i loro dubbi, le loro paure, le richieste di chiarimento, offrendo loro risposte adeguate, consentirà di comprenderne i bisogni. È importante non considerare argomenti di tipo sessuale come tabù, ma è altrettanto rilevante educare i ragazzi ad avere un “limite”, insegnando loro il senso del pudore.

È necessario educare i ragazzi al rispetto ed alla costruzione di relazioni positive e paritarie. L’educazione sessuale deve necessariamente passare per l’educazione sentimentale perché è proprio lo sviluppo di una educazione socioaffettiva che consentirà agli adolescenti di portare avanti relazioni amorose sane e prive di violenza, basate sul reciproco rispetto.

È importante che genitori ed insegnanti, una volta scoperto un interesse sessuale da parte del minore e magari la condivisione di immagini intime sul web, non si lascino andare a giudizi sommari che possono provocare esclusivamente conseguenze dannose. In casi di questo tipo è importante non colpevolizzare la vittima poiché si rischierebbe soltanto di aumentare il suo senso di paura, vergogna ed isolamento. In momenti del genere è necessario concentrarsi sul minore e sulla sua messa in sicurezza, favorire il dialogo ed assicurarsi che non cancelli tracce, immagini, conversazioni, link ed in generale tutto ciò che possa consentire l’identificazione del responsabile.

In questi casi è importante rivolgersi quanto prima ad un avvocato o alla Polizia Postale poiché una denuncia tempestiva consentirà di agevolare l’identificazione dei reali utilizzatori dei profili social dai quali sono stati commessi gli illeciti. Perché ciò avvenga è necessario che tali dati vengano richiesti entro 12/24 mesi dall’evento criminoso.

Quali sono le leggi che ci tutelano?

Una volta imparato a riconoscere quello che può succedere in rete, è importante sapere anche che ci sono delle azioni e quindi delle leggi che potrebbero tutelare noi stessi e i nostri amici

In particolare:

  • Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (Revenge porn) – art. 612 ter c.p.: reclusione da uno a sei anni e multa da 5.000 a euro 15.000;
  • Sextortion – art 629 c.p. estorsione: reclusione da cinque a dieci anni e multa da 1.000 a 4.000 euro)
  • cyber stalking / stalking on line / atti persecutori – art. 612 bis c.p.: reclusione da un anno a sei anni e sei mesi.)
  • Il porno deepfake non è espressamente previsto nelle casistiche di Revenge porn in quanto non è previsto dall’ art.612 ter del Codice penale. Situazione diversa si ha quando nelle immagini di porno deepfake è ritratto un minore poiché esiste nel codice penale un articolo di legge che punisce espressamente la pedopornografia virtuale (art. 600 quater p.), facendo espresso riferimento ad immagini “realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

Il nostro ordinamento non prevede espressamente il reato di bullismo o cyberbullismo, ma ciò non significa che tali comportamenti non abbiano conseguenze penali di rilievo.

I reati astrattamente configurabili sono, ad esempio:

  1. Diffamazione aggravata

    (art. 595 co. 3 c.p.): questo reato ricorre allorquando in maniera consapevole si offenda la reputazione altrui, comunicando con più persone. La diffamazione è aggravata se l’offesa è arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro tipo di pubblicità (rientrandovi per consolidata Giurisprudenza le offese perpetrate a mezzo dei socialnetwork) ovvero in atto pubblico. L’invio di messaggi dal contenuto denigratorio tramite chat, forum o socialnetwork integra sicuramente il reato in oggetto;

  2. Minaccia

    (art. 612 c.p.): consiste in una intimidazione fatta attraverso la prospettazione di un danno ingiusto. Tale reato può configurarsi qualora i messaggi inviati assumano carattere intimidatorio;

  3. Molestie o disturbo alle persone

    (art. 660 c.p.): allorquando i messaggi inviati assumano carattere molesto. In particolare si parla di molestie sessuali allorquando si è in presenza di espressioni volgari a sfondo sessuale ovvero di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall’ abuso sessuale.

  4. Atti persecutori

    (art. 612 bis c.p.).: questo reato può configurarsi quando questi messaggi si susseguono in maniera sistematica, provocando un significativo pregiudizio alla serenità della persona offesa o incidendo sulle abitudini di vita della vittima.

  • Legge 71/2017- Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo: attraverso l’adozione di questa legge il Legislatore ha scelto di contrastare il fenomeno del cyberbullismo mediante azioni di prevenzione e educazione del minore. Di particolare rilievo è l’art. 2 della citata legge, volta a tutelare la dignità della vittima di cyberbullismo, prevedendo che il minore di età superiore ai quattordici anni nonché i genitori o altra persona esercente la potestà genitoriale possa rivolgersi direttamente al titolare del trattamento di dati online o al gestore di un sito internet o di un social media al fine di ottenere “l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato  personale del minore, diffuso nella rete internet”. Il destinatario della segnalazione dovrà attivarsi tempestivamente, comunicando entro ventiquattr’ore la presa in carico della richiesta e provvedendo entro quarantotto ore all’ oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto.

In caso di inerzia del titolare o di fronte all’ impossibilità di individuarlo, ci si potrà rivolgere direttamente al Garante per la protezione dei dati personali, autorità amministrativa che nelle successive 48 ore provvederà a sollecitare l’adozione di provvedimenti da parte del gestore del sito oppure disporrà direttamente il blocco dei dati oggetto di segnalazione o reclamo.